Separazione: giorni e tempi di visita ai figli non possono essere derogati con scrittura privata

I coniugi ormai separati o divorziati non possono mettersi d’accordo tra loro per regolamentare il diritto di visita ai figli che il genitore con loro non convivente dovrà rispettare. Questo perché è sempre il giudice a dover mettere il «nulla osta» sulle intese private. Quindi, per esempio, se la coppia ha già provveduto a separarsi consensualmente o a seguito di una causa e successivamente dovesse ritenere di modificare i giorni in cui il papà può vedere i bambini deve passare nuovamente dal tribunale, con un ricorso, per far modificare la precedente decisione. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa. La Corte non fa che enucleare il seguente principio: dopo la separazione o il divorzio, le visite ai figli non possono mai essere stabilite con accordo privato siglato dai coniugi, anche se c’è il consenso reciproco.

Nessuna possibilità viene quindi riconosciuta agli ex coniugi – sebbene in ottimi rapporti – di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione oppure nell’ordinanza presidenziale, ma è necessario l’intervento del giudice sull’accordo modificativo. Il tutto a tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole ossia il figlio. Ciò perché un accordo che cambia le modalità di visita dei figli stabilite inizialmente dal giudice potrebbe in teoria risultare pregiudizievole per i preminenti interessi di questi ultimi, alla cui tutela i suddetti provvedimenti sono rivolti.

L’elusione delle prescrizioni del giudice in tema di visita ai figli costituisce un illecito penale. Il codice infatti prevede l’incriminazione per chi non ottempera o aggiri le finalità di un provvedimento del giudice.