Abbandono del minore

abbandono minore L’art. 403 c.c. disciplina l’intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori e prevede che: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione».

Per abbandono morale e materiale deve intendersi la condizione di privazione delle cure di cui un minore necessita e che sono essenziali, oltre che al suo materiale sostentamento ed alla crescita fisica, allo sviluppo della personalità anche in relazione ai rapporti che va instaurando con il contesto sociale che lo circonda.

La condizione di abbandono, poi, deve sempre essere valutata anche tenendo conto della provenienza culturale, etnica e religiosa del contesto familiare cui appartiene il minore

Lo stato di abbandono si determina, pertanto, tutte le volte in cui viene superata la soglia minima di cure materiali, affetto e sostegno psicologico indispensabili ad un armonico sviluppo psico-fisico del minore. Nel momento in cui la condizione di pericolo viene accertata, la pubblica autorità, fino al crearsi delle condizioni idonee all’adozione di provvedimenti definitivi di protezione, lo colloca in un luogo sicuro. Va sottolineato che, mentre ai fini della legge 184/1983, lo stato di abbandono non deve essere transitorio o determinato da cause di forza maggiore, nel caso dell’intervento urgente ex art. 403 c.c., anche una condizione improvvisa, transitoria e del tutto involontaria può fondare l’ipotesi in esame e determinare l’intervento della Pubblica Amministrazione a tutela del minore. È chiaro che il carattere dell’urgenza  andrà valutato attentamente, caso per caso, e ritenuto sussistente solo in presenza di un vero e proprio stato di necessità di  penalistico rilievo.

Soggetto per eccellenza legittimato ad assumere il provvedimento previsto dalla norma in esame è costituito dal Servizio Sociale il quale provvede a collocare il minore in una struttura che, per caratteristiche e posizione, sia in grado di accoglierlo e di proteggerlo. In particolare, il Servizio Sociale, collocato il minore in struttura protetta, trasmette la relativa segnalazione (comprensiva del provvedimento motivato adottato) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dove il Pubblico Ministero Minorile, valutata la correttezza dell’iniziativa, ricorre al Tribunale ai fini dell’adozione dei provvedimenti relativi alla responsabilità richiesti dal caso concreto e chiede la conferma del provvedimento adottato in via d’urgenza dal Servizio Sociale.