Maltrattamenti in famiglia: quando si configura il reato?

Per la Cassazione possono rientrare nei maltrattamenti non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, potendo il reato essere difatti integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato.

Le condotte vessatorie devono essere reiterate nel tempo anche per un lasso limitato e l’agire criminoso deve aver  cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima.

Per i giudici non vi è dubbio che il delitto di maltrattamenti possa configurarsi anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all’interno delle mura domestiche cioè quando essi siano vittime della cosiddetta violenza assistita.

La condotta di chi costringa il minore, suo malgrado, a presenziare (quale mero testimone) alle manifestazioni di violenza, fisica o morale può certamente comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale dei bambini. D’altronde,è assodato che anche bambini molto piccoli, siano in grado di percepire quanto avvenga nell’ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili e inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.