Se il giudice della separazione o del divorzio, prima di decidere sull’affidamento del minore, dispone la sua audizione mediante il consulente tecnico d’ufficio, i genitori non possono partecipare in modo diretto a tale attività, per ascoltare le dichiarazioni del figlio, salvo che siano stati espressamente autorizzati dal giudice. Inoltre, l’ascolto può avvenire solo dietro un “vetro-specchio“, per garantire la genuinità delle risposte e la serenità del bambino.
L’audizione del minore, difatti, non è certo assimilabile alle comuni indagini peritali del CTU. Si tratta, invece, di un esame particolarmente delicato che richiede il massimo rispetto dei diritti dell’infanzia. L’ascolto del bambino demandato allo psicologo o allo psichiatra non è certo assimilabile alle comuni operazioni peritali. Per l’audizione del minore, infatti, esistono le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino.
È questo l’innovativo orientamento espresso dal Tribunale di Milano con una recente sentenza del 6.05.2015. È lo stesso codice civile, del resto, che suggerisce questa interpretazione restrittiva. La norma (art. 336-bis, co. 2, cod. civ.), infatti, per come modificata nel 2013, stabilisce, in linea generale, che l’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari; i genitori, tuttavia, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.