Il coniuge non paga il mantenimento? Arriva in aiuto il fondo di solidarietà

assegno di mantenimentoL’art. 1 commi 414, 415 e 416 della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in via sperimentale la formazione di un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno che non riceve l’assegno di mantenimento per l’inadempimento del coniuge obbligato.

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, nel caso in cui non si veda versare l’assegno di mantenimento determinato ai sensi dell’art. 156 c.c. da parte e per l’inadempienza del coniuge onerato, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.

Il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, se ritiene sussistenti i requisiti previsti valuta l’ammissibilità dell’istanza. In caso di valutazione positiva, la invia al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento. Il Ministero della Giustizia si rivale sul coniuge (obbligato a corrispondere il mantenimento) inadempiente per il recupero delle risorse erogate.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità sono adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione e l’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione. Tale strumento, quindi, non è ancora applicabile in tutti i Tribunali.